cessione di opzione su titoli e appliocazione della tassa
sui contratti di borsa
04.11.2001
CNN 07.12.2000, Est.: Colucci
Allo scopo della soluzione
del quesito, viene proposto dal richiedente il ricorso al "criterio
sistematico" costituito dall’equiparazione recata dall’art. 81, comma 1,
lettera c), del t.u.i.r. (1) tra "cessione a titolo oneroso di
partecipazioni" e "cessione di diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite le predette partecipazioni": se il sistema
considera equivalenti la cessione della partecipazione e la cessione
dell’opzione all’acquisto della partecipazione, si dovranno equiparare le
fattispecie anche per l’applicazione della tassa sui contratti di borsa (2)?
L’approccio interpretativo
proposto non appare, tuttavia, conferente, e il dato normativo recato dal
citato art. 81 non offre, purtroppo, alcun appagante elemento utile per la
soluzione del quesito. L’imposta diretta sulle plusvalenze regolata da detto
art. 81 e la tassa di ché al r.d. n. 3278/1923, prima ancora del pur eloquente
dato testuale (imposta nel primo caso, tassa nel secondo), costituiscono,
strutturalmente e funzionalmente, due distinte fattispecie impositive
completamente autonome: basti al riguardo considerare tutte le ipotesi in cui la
seconda sia pur sempre dovuta anche in mancanza di plusvalenze imponibili e a
quelle in cui, pur in presenza di plusvalenze, l’imposizione non sia regolata
da detto art. 81 in quanto, esse, per costituire una componente del reddito
d’impresa, siano eventualmente assoggettate ad imposizione secondo le ben
diverse regole di quest’ultimo.
Occorre, pertanto,
individuare diversi criteri ermeneutici.
A tale scopo è necessario,
come sempre, partire dal testo normativo.
Le fattispecie impositive
interessate dalla tassa sui contratti di borsa sono quelle indicate nell’art. 1
del citato r.d. n. 3278/1923, nel testo attualmente vigente, il quale, per
quanto qui interessa, distingue due diverse ipotesi:
a) contratti … di cui
formino oggetto i titoli del debito pubblico dello Stato, delle province, dei
comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le
cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di
analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa (art. 1,
comma 2, lettera a),
b) contratti a titolo
oneroso aventi ad oggetto le quote di partecipazione in società di ogni tipo,
conclusi per atto pubblico o scrittura privata (art. 1, comma 3).
Sinteticamente può dunque
rilevarsi che, nel mentre la fattispecie costituita dalla cessione onerosa di
azioni e di obbligazioni è equiparata, per espressa previsione normativa, alla
cessione di qualunque titolo di natura analoga a queste, la diversa fattispecie
della cessione a titolo oneroso (conclusa per atto pubblico o per scrittura
privata) di quote di partecipazione di società di ogni tipo non risulta
accompagnata, normativamente, da alcuna ulteriore previsione che ne estenda
l’individuazione oltre alle ipotesi testualmente elencate.
L’elemento normativo ora
considerato consente peraltro di convenire in ordine al già manifestato,
seppure incidentalmente, orientamento dell’Amministrazione finanziaria (3),
secondo cui "la tassa speciale, ancorché denominata "sui contratti di
borsa", deve essere applicata su tutti i contratti, siano o meno
"fatti in borsa", compresi nelle categorie indicate dalla normativa
ed individuate in ragione degli "oggetti" dalla stessa previsti e
cioè: a) i "titoli", compresi – tra gli altri – le azioni di società
(quotate o meno), i diritti di opzione, i c.d. warrants ed analoghi valori
…".
Ragioni di sinteticità e
l’approccio strettamente tributaristico della soluzione al quesito impediscono,
evidentemente, di esaustivamente riferire in ordine alla diversa natura
giuridica delle fattispecie da ultimo elencate.
In via estremamente
riassuntiva può tuttavia ricordarsi che i c.d. warrants (o buoni di opzione)
costituiscono documenti solitamente aventi natura cartolare e rappresentativi
del diritto di sottoscrivere (nel caso di buoni per titoli di nuova emissione)
o di acquistare (nel caso di buoni per titoli già esistenti), dietro versamento
di prezzo, una certa quantità di titoli sottostanti: non pare perciò dubbia,
secondo la più accreditata dottrina, la loro natura di titoli di credito causali
(e ciò in quanto non può prescindersi dal rapporto giuridico sottostante che
sta alla base della loro emissione) (4).
Essi, in sostanza, sono
equiparabili ai titoli per il cui tramite possono essere sottoscritti o
acquistati: e cioè alle azioni ed alle obbligazioni, le quali hanno ben diversa
natura giuridica rispetto alle quote di partecipazione nelle società a
responsabilità limitata che, al di là della loro controversa qualificazione
(5), si esclude costituiscano titoli (ed infatti sono disciplinati in una
diversa disposizione, quella contenuta nella lettera b) dal contenuto meno
esteso di quello di cui alla lettera a).
E dunque, se pure invero non
si dubita in ordine alla libera cedibilità del diritto di opzione per la
sottoscrizione delle nuove quote da emettersi a seguito di aumenti a pagamento
del capitale delle società a responsabilità limitata (6), la diversa natura
giuridica di dette quote, rispetto alle azioni ed alle obbligazioni, la diversa
natura giuridica da riconoscersi al contratto di cessione delle quote medesime
(7) rispetto a quello di cessione delle azioni e delle obbligazioni, nonché la
mancanza di una estensione delle fattispecie considerate dall’art. 1, comma 3,
del r.d. n. 3278/1923, alla cui individuazione normativa, in ragione della
diversa e più ampia elencazione di ché al precedente comma 2, lettera a), deve
riconoscersi natura tassativa, costituiscono elementi sufficienti per poter
concludere affermando che, nel caso prospettato, la tassa speciale sui
contratti di borsa non è dovuta (8).
(1) Testo Unico delle
Imposte sui Redditi, approvato con d. p. r. 22.12.1986, n. 917; la norma in
questione, nel testo attualmente vigente, è quella risultante dalla
sostituzione operata dall’art. 3, comma 1, lettera a), n. 2) del d.lgs.
21.11.1997, n. 461, con effetto dal 1°.07.1998.
(2) R.D. 30.12.1923, n. 3278
"Legge delle tasse sui contratti di borsa", come modificato, da
ultimo, dal d.l. 17.09.1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge
14.11.1992, n. 437, e dal d. lgs. 21.11.1997, n. 461.
(3) R. M. 20.06.1994, n.
V/10/633/94 – Dipartimento Entrate, in C.N.N. Strumenti, voce 0530 Contratti di
Borsa, n. 7.1.
(4) Cfr., per tutti,
Guerrera, Profili di disciplina cartolare del warrant azionario, in BBTC, 1995,
II, p. 227 ss..
(5) Quanto ad una sintetica
esposizione delle diverse teorie riguardanti la natura giuridica della quota
della società a responsabilità limitata, cfr. Marocco, Morano e Raynaud,
Società a responsabilità limitata, Milano, 1992, p. 95 ss..
(6) E’ questa l’opinione
prevalente, salvo il caso, evidentemente, della presenza di clausole statutarie
di intrasferibilità. Cfr., per tutti, Santini, Società a responsabilità
limitata, Bologna, 1984, p. 310 ss., secondo cui "il divieto di cessione
sarebbe una limitazione al diritto che il legislatore non consente di
introdurre senza il consenso dell’interessato". Così anche Rivolta,
Società a responsabilità limitata, Milano, 1982, p. 366.
(7) Per tutti, cfr. Marocco,
Morano e Raynaud, op. cit., p. 132 ss..
(8) La natura di valore
mobiliare riconosciuta dalla CONSOB alle quota di società a responsabilità
limitata offerte al pubblico (Comunicazione CONSOB n. SOC/RM/89000936 del
10.03. 1989) non pare rilevante agli effetti della soluzione del quesito; essa,
infatti, è riconosciuta ai soli effetti della disciplina recata dalla legge
7.06.1974, n. 216; contra, peraltro, al riguardo, la Circolare ASSONIME di
commento a detta Comunicazione; entrambe in Marocco, Morano e Raynaud, op. cit.
p. 483 e s..