cessione di opzione su titoli e appliocazione della tassa sui contratti di borsa


04.11.2001

 

 

CNN 07.12.2000, Est.: Colucci

 

Allo scopo della soluzione del quesito, viene proposto dal richiedente il ricorso al "criterio sistematico" costituito dall’equiparazione recata dall’art. 81, comma 1, lettera c), del t.u.i.r. (1) tra "cessione a titolo oneroso di partecipazioni" e "cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni": se il sistema considera equivalenti la cessione della partecipazione e la cessione dell’opzione all’acquisto della partecipazione, si dovranno equiparare le fattispecie anche per l’applicazione della tassa sui contratti di borsa (2)?

 

L’approccio interpretativo proposto non appare, tuttavia, conferente, e il dato normativo recato dal citato art. 81 non offre, purtroppo, alcun appagante elemento utile per la soluzione del quesito. L’imposta diretta sulle plusvalenze regolata da detto art. 81 e la tassa di ché al r.d. n. 3278/1923, prima ancora del pur eloquente dato testuale (imposta nel primo caso, tassa nel secondo), costituiscono, strutturalmente e funzionalmente, due distinte fattispecie impositive completamente autonome: basti al riguardo considerare tutte le ipotesi in cui la seconda sia pur sempre dovuta anche in mancanza di plusvalenze imponibili e a quelle in cui, pur in presenza di plusvalenze, l’imposizione non sia regolata da detto art. 81 in quanto, esse, per costituire una componente del reddito d’impresa, siano eventualmente assoggettate ad imposizione secondo le ben diverse regole di quest’ultimo.

 

Occorre, pertanto, individuare diversi criteri ermeneutici.

 

A tale scopo è necessario, come sempre, partire dal testo normativo.

 

Le fattispecie impositive interessate dalla tassa sui contratti di borsa sono quelle indicate nell’art. 1 del citato r.d. n. 3278/1923, nel testo attualmente vigente, il quale, per quanto qui interessa, distingue due diverse ipotesi:

a) contratti … di cui formino oggetto i titoli del debito pubblico dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa (art. 1, comma 2, lettera a),

b) contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata (art. 1, comma 3).

 

Sinteticamente può dunque rilevarsi che, nel mentre la fattispecie costituita dalla cessione onerosa di azioni e di obbligazioni è equiparata, per espressa previsione normativa, alla cessione di qualunque titolo di natura analoga a queste, la diversa fattispecie della cessione a titolo oneroso (conclusa per atto pubblico o per scrittura privata) di quote di partecipazione di società di ogni tipo non risulta accompagnata, normativamente, da alcuna ulteriore previsione che ne estenda l’individuazione oltre alle ipotesi testualmente elencate.

 

L’elemento normativo ora considerato consente peraltro di convenire in ordine al già manifestato, seppure incidentalmente, orientamento dell’Amministrazione finanziaria (3), secondo cui "la tassa speciale, ancorché denominata "sui contratti di borsa", deve essere applicata su tutti i contratti, siano o meno "fatti in borsa", compresi nelle categorie indicate dalla normativa ed individuate in ragione degli "oggetti" dalla stessa previsti e cioè: a) i "titoli", compresi – tra gli altri – le azioni di società (quotate o meno), i diritti di opzione, i c.d. warrants ed analoghi valori …".

 

Ragioni di sinteticità e l’approccio strettamente tributaristico della soluzione al quesito impediscono, evidentemente, di esaustivamente riferire in ordine alla diversa natura giuridica delle fattispecie da ultimo elencate.

 

In via estremamente riassuntiva può tuttavia ricordarsi che i c.d. warrants (o buoni di opzione) costituiscono documenti solitamente aventi natura cartolare e rappresentativi del diritto di sottoscrivere (nel caso di buoni per titoli di nuova emissione) o di acquistare (nel caso di buoni per titoli già esistenti), dietro versamento di prezzo, una certa quantità di titoli sottostanti: non pare perciò dubbia, secondo la più accreditata dottrina, la loro natura di titoli di credito causali (e ciò in quanto non può prescindersi dal rapporto giuridico sottostante che sta alla base della loro emissione) (4).

 

Essi, in sostanza, sono equiparabili ai titoli per il cui tramite possono essere sottoscritti o acquistati: e cioè alle azioni ed alle obbligazioni, le quali hanno ben diversa natura giuridica rispetto alle quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata che, al di là della loro controversa qualificazione (5), si esclude costituiscano titoli (ed infatti sono disciplinati in una diversa disposizione, quella contenuta nella lettera b) dal contenuto meno esteso di quello di cui alla lettera a).

 

E dunque, se pure invero non si dubita in ordine alla libera cedibilità del diritto di opzione per la sottoscrizione delle nuove quote da emettersi a seguito di aumenti a pagamento del capitale delle società a responsabilità limitata (6), la diversa natura giuridica di dette quote, rispetto alle azioni ed alle obbligazioni, la diversa natura giuridica da riconoscersi al contratto di cessione delle quote medesime (7) rispetto a quello di cessione delle azioni e delle obbligazioni, nonché la mancanza di una estensione delle fattispecie considerate dall’art. 1, comma 3, del r.d. n. 3278/1923, alla cui individuazione normativa, in ragione della diversa e più ampia elencazione di ché al precedente comma 2, lettera a), deve riconoscersi natura tassativa, costituiscono elementi sufficienti per poter concludere affermando che, nel caso prospettato, la tassa speciale sui contratti di borsa non è dovuta (8).

 

 

 

 

(1) Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d. p. r. 22.12.1986, n. 917; la norma in questione, nel testo attualmente vigente, è quella risultante dalla sostituzione operata dall’art. 3, comma 1, lettera a), n. 2) del d.lgs. 21.11.1997, n. 461, con effetto dal 1°.07.1998.

(2) R.D. 30.12.1923, n. 3278 "Legge delle tasse sui contratti di borsa", come modificato, da ultimo, dal d.l. 17.09.1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.11.1992, n. 437, e dal d. lgs. 21.11.1997, n. 461.

(3) R. M. 20.06.1994, n. V/10/633/94 – Dipartimento Entrate, in C.N.N. Strumenti, voce 0530 Contratti di Borsa, n. 7.1.

(4) Cfr., per tutti, Guerrera, Profili di disciplina cartolare del warrant azionario, in BBTC, 1995, II, p. 227 ss..

(5) Quanto ad una sintetica esposizione delle diverse teorie riguardanti la natura giuridica della quota della società a responsabilità limitata, cfr. Marocco, Morano e Raynaud, Società a responsabilità limitata, Milano, 1992, p. 95 ss..

(6) E’ questa l’opinione prevalente, salvo il caso, evidentemente, della presenza di clausole statutarie di intrasferibilità. Cfr., per tutti, Santini, Società a responsabilità limitata, Bologna, 1984, p. 310 ss., secondo cui "il divieto di cessione sarebbe una limitazione al diritto che il legislatore non consente di introdurre senza il consenso dell’interessato". Così anche Rivolta, Società a responsabilità limitata, Milano, 1982, p. 366.

(7) Per tutti, cfr. Marocco, Morano e Raynaud, op. cit., p. 132 ss..

(8) La natura di valore mobiliare riconosciuta dalla CONSOB alle quota di società a responsabilità limitata offerte al pubblico (Comunicazione CONSOB n. SOC/RM/89000936 del 10.03. 1989) non pare rilevante agli effetti della soluzione del quesito; essa, infatti, è riconosciuta ai soli effetti della disciplina recata dalla legge 7.06.1974, n. 216; contra, peraltro, al riguardo, la Circolare ASSONIME di commento a detta Comunicazione; entrambe in Marocco, Morano e Raynaud, op. cit. p. 483 e s..